Documento di transito T1: NCTS, T2 e garanzia Finché il transito resta aperto, la garanzia non si libera.
Il T1 è la dichiarazione di transito comune con cui la merce viaggia dall’ufficio di partenza all’ufficio di destinazione con i dazi sospesi; si presenta nel sistema elettronico NCTS, e il foglio che tutti chiamano documento T1 è il documento di accompagnamento transito stampato da quella dichiarazione. La Türkiye è parte della convenzione relativa ad un regime comune di transito dal 1° dicembre 2012. Il T1 riguarda le merci non unionali, il T2 le merci unionali. In Türkiye il T2 si può usare solo per rispedire merci arrivate con un T2, per cui le merci turche che lasciano la Türkiye viaggiano in T1. La libera pratica nell’unione doganale si prova con il certificato di circolazione A.TR, non con un codice di transito. Su strada la garanzia è obbligatoria.
A che cosa serve il transito comune
La convenzione relativa ad un regime comune di transito del 20 maggio 1987 disciplina il transito tra l’UE e le altre parti contraenti, qualunque siano la natura e l’origine delle merci (art. 1/1). Transito vuol dire trasportare merci sotto il controllo delle autorità competenti da una parte contraente a un’altra, o alla stessa, attraversando almeno una frontiera (art. 3/1-a). La Türkiye ha aderito con la legge n. 6333 ed è parte dal 1° dicembre 2012. Il Ministero del Commercio turco spiega così lo scopo: la dichiarazione di transito aperta in una parte, la garanzia prestata e le semplificazioni concesse valgono anche nelle altre parti, e a ogni ingresso non serve una nuova dichiarazione di transito.
Secondo il Manuale del transito della Commissione europea, le parti contraenti della convenzione sono dodici: l’UE, la Georgia, l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera, la Türkiye, la Macedonia del Nord, la Serbia, l’Ucraina, il Regno Unito, la Moldova e il Montenegro. Le ultime ad aderire sono state la Georgia (1° febbraio 2025) e poi la Moldova e il Montenegro (1° novembre 2025).
Nella normativa turca il regime di transito si applica alle merci non immesse in libera pratica e alle merci per cui le formalità di esportazione sono state completate (legge n. 4458, art. 84/1). Il regime termina quando merci e documenti sono presentati all’ufficio di destinazione, ed è appurato quando il confronto tra i dati dell’ufficio di partenza e quelli dell’ufficio di destinazione mostra che si è concluso regolarmente (art. 84/4).
T1, T2, TR e carnet TIR
| Dichiarazione | Quali merci | Riferimento |
|---|---|---|
| T1 | Merci non unionali. Si può applicare a tutte le merci coperte dalla convenzione; le merci turche dirette nell’UE viaggiano con questo codice. | Convenzione, art. 2/2 |
| T2 | Merci unionali. In Türkiye, solo merci arrivate con un T2 e rispedite alle condizioni dell’art. 9. | Convenzione, art. 2/3 |
| TR | Transito nazionale: un trasporto che inizia e finisce nel territorio doganale turco. Tra due punti all’interno della Türkiye il transito comune non si può usare. | Regolamento doganale, art. 212/2-i · FAQ del ministero |
| Carnet TIR | Dichiarazione di transito prevista dalla convenzione TIR. Nell’UE la garanzia per carnet è di 100.000 euro. | Regolamento doganale, art. 213/1-b · Commissione europea |
Il regolamento doganale turco considera dichiarazioni di transito anche il carnet ATA, il formulario NATO 302, la lettera di vettura CIM nel trasporto ferroviario e, in procedura semplificata, il manifesto marittimo e aereo (art. 213/1).
Perché le merci turche non viaggiano in T2
La convenzione lega le merci unionali al territorio doganale dell’UE: merci interamente ottenute nell’UE, merci introdotte nell’UE e immesse in libera pratica, e merci prodotte nell’UE a partire da queste (art. 2/3-a). La Türkiye non rientra in questa definizione: è un paese di transito comune. In un paese di transito comune il T2 si applica solo se le merci sono arrivate in quel paese con un T2 e vengono rispedite alle condizioni dell’art. 9 (art. 2/3-b). Le condizioni sono queste: le merci sono rimaste sempre sotto controllo doganale, non sono state vincolate a regimi diversi dal transito o dal deposito, e non sono rimaste in deposito più di cinque anni, o sei mesi per le merci dei capitoli 1–24 (art. 9; Manuale del transito II.3.4).
Il Manuale del transito ne trae la conseguenza in modo esplicito (IV.1.5.4). Per le esportazioni senza regime di transito i paesi di transito comune non possono rilasciare un T2, perché manca una dichiarazione di transito precedente; la rispedizione avviene in T1 e, al rientro nell’UE, le merci sono trattate come importazione di merci non unionali, a meno che non possano beneficiare del regime delle merci in reintroduzione. Per questo le merci prodotte in Türkiye o immesse lì in libera pratica viaggiano verso l’UE in T1.
Questo non toglie il trattamento dell’unione doganale: sono due questioni distinte. La decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia stabilisce che la prova del rispetto delle condizioni sulla libera pratica è il certificato di circolazione A.TR (artt. 5–6). L’A.TR si usa quando le merci sono trasportate direttamente; se attraversano un paese terzo, devono restare sotto la vigilanza doganale di quel paese (art. 6/2). Nel dettaglio: A.TR o EUR.1.
Nella direzione opposta, secondo il Manuale, le merci unionali che dall’UE vanno verso un paese di transito comune possono viaggiare anche in T2 dopo il regime di esportazione.
Garanzie: isolata e globale
Il titolare del regime presta una garanzia per coprire l’obbligazione doganale che può sorgere sulle merci (convenzione, appendice I, art. 10/1; legge doganale, art. 85/1). Le forme sono due:
- Garanzia isolata: copre una sola operazione di transito; si presta con un deposito in contanti, con l’impegno di un garante o con titoli (appendice I, art. 11). L’importo si calcola alle aliquote di dazio più alte previste per merci dello stesso tipo, e a questo fine le merci unionali sono trattate come non unionali (art. 18). Il deposito in contanti si rimborsa quando il regime è appurato (art. 19/2).
- Garanzia globale: copre più operazioni e richiede un’autorizzazione (appendice I, artt. 10/2-b, 55/1-a). L’ufficio di garanzia fissa un importo di riferimento; se non ha le informazioni necessarie, lo fissa a 10.000 euro per operazione (art. 74/2). Per il titolare che soddisfa le condizioni l’importo si può ridurre al 50% o al 30% dell’importo di riferimento, oppure si può concedere l’esonero dalla garanzia (art. 75).
In Türkiye l’autorizzazione alla garanzia globale la rilascia la Direzione generale delle dogane, e la garanzia si scala operazione per operazione. Per l’autorizzazione alle semplificazioni bisogna aver trasportato merci con almeno 500 dichiarazioni di transito (carnet TIR compresi) nell’anno precedente la domanda, oppure dimostrare con documenti di poter adempiere agli obblighi (regolamento doganale, art. 230/1-ç). La riduzione della garanzia globale o l’esonero si chiedono per lettere di garanzia globale di almeno 2 milioni di TL (FAQ del ministero).
La normativa turca non chiede garanzia per il trasporto aereo, via condotta, marittimo e, in procedura semplificata, ferroviario (legge doganale, art. 85/1; regolamento doganale, art. 222/1). Gli esoneri dalla garanzia previsti dalla convenzione sono più ristretti (appendice I, art. 13). Su strada entrambi i testi richiedono la garanzia.
Uffici di partenza, di passaggio e di destinazione
- L’ufficio di partenza è l’ufficio doganale in cui la dichiarazione di transito è accettata (appendice I, art. 3-g). Fissa il termine entro cui presentare le merci a destinazione tenendo conto dell’itinerario, del mezzo di trasporto e della normativa applicabile; quel termine vincola anche gli altri paesi (art. 34).
- Un ufficio di passaggio è l’ufficio nel punto di entrata nel territorio doganale di una parte contraente, o nel punto di uscita attraverso una frontiera con un paese terzo (art. 3-h). A ogni ufficio di passaggio le merci si presentano con l’MRN della dichiarazione, e il passaggio della frontiera è notificato all’ufficio di partenza (art. 43). Per un T1 dalla Türkiye verso l’UE attraverso la Bulgaria, il primo ufficio di passaggio è l’ufficio bulgaro di entrata nell’UE; se il percorso attraversa un’altra parte, come la Serbia, ogni entrata aggiunge un ufficio di passaggio.
- L’ufficio di destinazione è quello a cui si presentano le merci per concludere il regime (art. 3-i). L’arrivo è notificato all’ufficio di partenza il giorno in cui si presentano le merci e l’MRN; i risultati del controllo seguono entro il terzo giorno, o entro il sesto in casi eccezionali (art. 47). Il regime può concludersi anche in un ufficio diverso da quello dichiarato (art. 45/5).
Dopo l’accettazione della dichiarazione non si possono aggiungere, togliere o sostituire merci, nemmeno quando la spedizione si fraziona o si trasborda (convenzione, art. 8). Se il carico va trasbordato o scaricato in parte lungo il percorso, pianificatelo prima di aprire la dichiarazione.
NCTS e fase 5
Il NCTS (New Computerised Transit System, nuovo sistema di transito informatizzato) è il sistema in cui ogni passaggio, dalla presentazione della dichiarazione di transito all’appuramento del regime, si svolge in forma elettronica. È entrato in funzione in tutte le parti contraenti nel 2005 ed è obbligatorio per chi ha aderito dopo (FAQ del ministero; appendice I, art. 4). La procedura cartacea si applica solo quando quella elettronica non è possibile (regolamento doganale, art. 212/2-ç).
In Türkiye la dichiarazione si fa in turco, dal titolare del regime o tramite un rappresentante diretto o indiretto (regolamento doganale, art. 213/2). Si presenta sulla piattaforma doganale BİLGE, da qualsiasi computer collegato a internet. Per la dichiarazione di transito serve un numero EORI. Le merci viaggiano con il documento di accompagnamento transito stampato dalla dichiarazione NCTS (regolamento doganale, art. 214; FAQ del ministero).
La Türkiye è passata alla fase 5 del NCTS il 17 novembre 2024. Nella fase 5 la dichiarazione ha una struttura di dati gerarchica: ogni informazione si dichiara al livello a cui appartiene, fra quattro: dichiarazione, spedizione master, spedizione house e articolo della spedizione house (Manuale del transito I.4.1.2.3). Con l’aggiornamento del NCTS sono arrivate due regole. La dichiarazione si può presentare prima delle merci, ma se queste non sono presentate entro 30 giorni si considera non presentata (appendice I, art. 29a) e, secondo il regolamento doganale turco, è respinta dall’ufficio di partenza (art. 213/3); e l’importo di riferimento della garanzia globale si controlla nel sistema a ogni operazione (art. 74/6). Il Manuale del transito della Commissione europea del 31 luglio 2026 tratta insieme la fase 5 e la fase 6.
I dati di sicurezza per l’ingresso nell’UE (la ENS) sono un obbligo separato; la novità per strada e ferrovia è nella pagina sulle novità normative 2026.
Quando qualcosa va storto
La notifica di arrivo non giunge nei termini
Entro 7 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, il paese di partenza avvia la procedura di ricerca e chiede informazioni all’ufficio di destinazione o al titolare del regime; le risposte vanno date entro 28 giorni. Se l’ufficio di destinazione non fornisce abbastanza elementi, la richiesta al titolare parte al più tardi 28 giorni dopo l’avvio della ricerca, o 35 giorni dopo l’aggiornamento del NCTS, e il titolare deve rispondere entro 28 giorni (appendice I, art. 49). Il titolare può dimostrare che il regime si è concluso regolarmente con un documento certificato dalla dogana di destinazione, come prova alternativa (art. 51). A questo scopo l’ufficio di destinazione annota sul documento di accompagnamento transito la dicitura «Alternative proof» e il codice 99202 (art. 45/4).
Il transito non si può appurare
Il paese di partenza accerta se è sorta un’obbligazione doganale e individua il debitore (art. 49/8). L’obbligazione sorge quando le merci sono sottratte al regime o quando non si rispetta una delle condizioni del regime (art. 112); il titolare del regime è uno dei debitori, e più debitori sono obbligati in solido (art. 113). Se entro 7 mesi dall’ultima data utile per presentare le merci a destinazione non si riesce a stabilire dove è sorta l’obbligazione, questa si considera sorta nel paese dell’ultimo ufficio di passaggio che ha notificato il passaggio della frontiera o, in mancanza, nel paese di partenza (art. 114/2). Il garante riceve due notifiche: entro 9 mesi dalla scadenza del termine di presentazione, che il regime non è stato appurato; entro 3 anni dall’accettazione della dichiarazione, che potrebbe dover pagare. Se una delle due non arriva in tempo, il garante è liberato (art. 117). In Türkiye l’obbligato principale risponde finanziariamente verso la dogana per le merci in transito (legge doganale, art. 86/3).
Per merci turche si chiede un T2
Le merci in libera pratica in Türkiye non possono essere spedite in T2 (convenzione, art. 2/3-b). Per avere nell’UE il trattamento dell’unione doganale si ottiene un A.TR all’esportazione.
Il camion supera il termine
Se il titolare o il vettore dimostrano all’ufficio di destinazione che il ritardo non dipende da loro, il termine si considera rispettato (appendice I, art. 45/2). Anche il vettore che accetta le merci sapendo che viaggiano in regime di transito risponde della loro presentazione intatta entro il termine (art. 8/2; legge doganale, art. 86/2).
Domande frequenti
Che cos’è il documento di transito T1?
Il T1 è la dichiarazione di transito comune che si presenta nel NCTS per le merci non unionali. Il «documento T1» che si tiene in mano è il documento di accompagnamento transito stampato da quella dichiarazione, che viaggia con il mezzo dal momento in cui l’ufficio di partenza svincola le merci (regolamento doganale, art. 214).
Ogni esportazione dalla Türkiye verso l’UE richiede un T1?
No. Secondo la convenzione, chi completa le formalità di esportazione in un ufficio doganale di frontiera non è tenuto a vincolare le merci al T1 o al T2 (art. 7/4). Anche il carnet TIR è una dichiarazione di transito (regolamento doganale, art. 213/1-b). Quale usare dipende dal percorso e dall’ufficio di destinazione.
Chi apre il T1 e chi presta la garanzia?
La dichiarazione la presenta il titolare del regime o un suo rappresentante (regolamento doganale, art. 213/2); la garanzia la presta il titolare (appendice I, art. 10). Nelle nostre spedizioni dichiarazione di esportazione e dichiarazione di transito T1 le prepara il nostro spedizioniere doganale; la parte documentale del servizio è nella pagina sul trasporto stradale.
Se c’è l’A.TR, il T1 non serve?
L’uno non sostituisce l’altro. L’A.TR prova che sono soddisfatte le condizioni per la libera pratica nell’unione doganale (decisione n. 1/2006, artt. 5–6). Il T1 porta le merci fino all’ufficio di destinazione sotto controllo doganale, con i dazi sospesi. Quali documenti si preparano insieme è nella pagina sui documenti per l’esportazione.
Il T1 è la stessa cosa dell’autorizzazione stradale del camion?
No. Il T1 è il regime doganale del carico. Perché il mezzo possa entrare in un altro paese e fare trasporti serve anche un’autorizzazione bilaterale o un’autorizzazione CEMT; i dettagli sono nella pagina sulle autorizzazioni stradali e CEMT.
Fonti
- Convenzione relativa ad un regime comune di transito (20.05.1987), testo consolidato del 01.02.2025 artt. 1, 2, 3, 7/4, 8, 9; appendice I, artt. 3, 4, 8, 10–13, 18–19, 29a, 34, 43, 45, 47–49, 51, 55, 74–75, 112–117 · eur-lex.europa.eu · consultato il 30 settembre 2026
- Commissione europea – Manuale del transito (TAXUD/A1/TRA/001/2025-1-EN, 31.07.2026) Parti contraenti e date di adesione (I), T2 (I.4.1.2.2), struttura dei dati della fase 5 (I.4.1.2.3), merci unionali in un paese di transito comune e rispedizione (II.3.4, IV.1.5.4) · taxation-customs.ec.europa.eu (PDF) · consultato il 30 settembre 2026
- Commissione europea – Customs transit Parti del transito comune e date di adesione; garanzia di 100.000 euro per carnet TIR · taxation-customs.ec.europa.eu · consultato il 30 settembre 2026
- Legge doganale turca n. 4458, artt. 84–88 art. 84 (ambito, conclusione e appuramento), 85 (garanzia), 86 (obblighi dell’obbligato principale e del vettore) · mevzuat.gov.tr · consultato il 30 settembre 2026
- Regolamento doganale turco (Gümrük Yönetmeliği), artt. 212–238 art. 212 (definizioni, legge n. 6333), 213 (dichiarazione di transito, 30 giorni), 214 (documento di accompagnamento transito), 221–222 (obblighi, garanzia), 229–231 (semplificazioni) · mevzuat.gov.tr · consultato il 30 settembre 2026
- Ministero del Commercio turco – Transito comune e NCTS (domande frequenti) Scopo del regime, codici T1, T2 e TR, NCTS, garanzia globale, EORI · ticaret.gov.tr · consultato il 30 settembre 2026
- Ministero del Commercio turco – NCTS fase 5 Data del passaggio alla fase 5 · ticaret.gov.tr · consultato il 30 settembre 2026
- Decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia artt. 5–6 (l’A.TR come prova della libera pratica, trasporto diretto) · eur-lex.europa.eu · consultato il 30 settembre 2026
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Modifiche alla pagina
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