L’A.TR non è una prova dell’origine.
I due documenti provano cose diverse. L’A.TR attesta che la merce è in libera pratica nell’unione doganale tra UE e Türkiye, non dove è stata prodotta. L’EUR.1 prova l’origine preferenziale e, dove esiste un accordo preferenziale, dà diritto a un dazio ridotto o azzerato. Per questo una merce di origine cinese in libera pratica in Türkiye può entrare nell’UE senza dazio con un A.TR, mentre il dazio antidumping si applica comunque in base all’origine.
La differenza in una tabella
| Aspetto | Certificato di circolazione A.TR | Certificato di circolazione EUR.1 |
|---|---|---|
| Cosa prova | Merce in libera pratica | Origine preferenziale |
| Base giuridica | Unione doganale Türkiye–UE | Accordi commerciali preferenziali (norme PEM rivedute e altri) |
| Merci coperte | Prodotti industriali e prodotti agricoli trasformati | Merci che rispettano le regole di origine dell’accordo |
| L’origine conta? | No: vale anche per merce di paesi terzi | Sì: le regole di origine vanno rispettate |
| Termine di presentazione | 4 mesi dal rilascio | 10 mesi con le norme PEM rivedute |
| Chi lo rilascia | L’autorità doganale, su domanda dell’esportatore (in Türkiye con il visto della camera di commercio competente e l’approvazione della dogana) | |
| Vantaggio | Nessun dazio doganale | Dazio doganale ridotto o azzerato |
| Misure di politica commerciale | Restano legate all’origine | L’origine è già provata |
Attenzione ai termini. Il termine di quattro mesi per presentare l’A.TR viene dall’articolo 8 della decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia. Il termine di dieci mesi per l’EUR.1 è quello delle norme PEM rivedute: se lavorate con un altro accordo preferenziale, verificate il termine previsto da quell’accordo.
Perché chi compra ci rimette
L’A.TR dice che la merce è stata immessa in libera pratica in Türkiye: dazi all’importazione pagati, formalità doganali concluse. Non dice nulla su dove sia stata prodotta.
Un caso concreto: una merce di origine cinese immessa in libera pratica in Türkiye può arrivare nell’UE con un A.TR senza pagare dazio. Se però sull’origine cinese pesa un dazio antidumping, una misura di salvaguardia o un obbligo di sorveglianza, quella misura resta. L’A.TR non la toglie.
Se lo scoprite solo all’importazione, il costo della merce a destinazione sale di colpo e nasce una contestazione con il fornitore. Chiedete l’origine per iscritto già in fase d’ordine, prima che la merce parta.
La prima domanda non è «quale documento», ma «qual è l’origine della merce». Se l’origine è turca o dell’UE, una prova dell’origine preferenziale è possibile. Se la merce è originaria di un paese terzo, si può rilasciare un A.TR ma non una prova preferenziale; le misure legate all’origine restano in vigore.
Non chiedete un EUR.1 se manca la documentazione a supporto. La dogana del paese di importazione può chiedere un controllo a posteriori anche anni dopo. Se le dichiarazioni dei fornitori e la distinta dei costi non ci sono, la preferenza salta con effetto retroattivo, e a pagare il dazio siete voi.
Cosa è cambiato nel 2026
Le norme di origine paneuromediterranee (PEM) rivedute, adottate dal comitato misto con la decisione n. 1/2023 del 7 dicembre 2023, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025. In base alla decisione n. 2/2024 le vecchie norme sono rimaste valide in parallelo fino al 31 dicembre 2025, e dal 1° gennaio 2026 valgono solo le norme rivedute.
Una precisazione importante: il passaggio riguarda gli accordi preferenziali e i protocolli sull’origine che contengono un rinvio dinamico alla convenzione PEM. Verificate a parte a quali norme rinvia l’accordo con il paese della vostra controparte: non tutti gli accordi preferenziali seguono lo stesso calendario.
Le due novità che vi capiteranno più spesso:
- Tolleranza dal 10% al 15%
- La tolleranza generale per i materiali non originari è aumentata. Chi calcola ancora con la vecchia percentuale rischia di trattare come non originario un prodotto che in realtà è originario.
- Il certificato EUR-MED non c’è più
- Il certificato che nel vecchio sistema serviva a dimostrare il cumulo diagonale non compare nelle norme rivedute. Come prove dell’origine restano solo il certificato EUR.1 e la dichiarazione di origine.
Se la vostra procedura acquisti chiede ancora un «EUR-MED», il fornitore turco non può procurarselo: con le norme rivedute quel documento non si rilascia più. Chiederlo serve solo a ritardare la spedizione.
La dichiarazione di origine e la soglia di 6.000 euro
La dichiarazione di origine è una dicitura che l’esportatore riporta sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale che descrive la merce; non si rilascia un certificato a parte. Con le norme PEM rivedute possono farla due soggetti:
- l’esportatore autorizzato, senza limiti di valore;
- qualsiasi esportatore, per le spedizioni il cui valore totale non supera 6.000 euro.
La soglia vale per spedizione, non per fattura. Dividere una spedizione su più fatture per restare sotto la soglia non funziona: al controllo a posteriori le fatture che viaggiano sullo stesso mezzo contano come un’unica spedizione e le dichiarazioni perdono validità.
Cosa chiedere al fornitore turco
- Qual è l’origine della merce? Per iscritto, in fase d’ordine, e non sui documenti di spedizione.
- Quale documento preparate: A.TR, EUR.1 o dichiarazione di origine? Non sono intercambiabili e può servirne più di uno.
- Se è un EUR.1, avete la documentazione a supporto? Dichiarazioni dei fornitori e calcolo dei costi, per un eventuale controllo a posteriori.
- Quando sarà rilasciato il documento? Una data di rilascio troppo anticipata consuma il termine di presentazione mentre la merce è ancora in viaggio.
Quando qualcosa va storto
Arriva il dazio antidumping su merce di paesi terzi spedita con A.TR
Il dazio doganale non si paga, ma la misura di politica commerciale legata all’origine resta. L’importatore lo scopre allo sdoganamento: il costo supera il budget e nasce una contestazione.
Cosa fare: fatevi dare l’origine per iscritto in fase d’ordine, così lo spedizioniere doganale può verificare se per quell’origine è prevista una misura.
Il termine di presentazione scade
L’A.TR deve arrivare alla dogana del paese di importazione entro quattro mesi dal rilascio; una prova dell’origine con le norme PEM rivedute, entro dieci. Se la spedizione resta ferma o il documento parte in ritardo, il beneficio si perde.
Arriva il controllo a posteriori e la documentazione non c’è
Anni dopo l’emissione di un EUR.1 o di una dichiarazione di origine, la dogana del paese di importazione può chiedere la prova dell’origine. Se le dichiarazioni dei fornitori e il calcolo non si trovano, la preferenza cade con effetto retroattivo e all’importatore si chiedono dazio e interessi.
Si dà per scontato che una semplice operazione in zona franca conferisca l’origine
Riconfezionare, etichettare, pallettizzare o comporre assortimenti non conferisce l’origine. Una dichiarazione di origine fondata su queste operazioni non regge al controllo a posteriori.
Si calcola con la vecchia tolleranza del 10%
Con le norme rivedute la tolleranza generale è del 15%. Chi calcola con la vecchia percentuale tratta come non originario un prodotto che lo è, e rinuncia alla preferenza.
Domande frequenti
Cosa succede senza A.TR?
L’acquirente nell’UE non può usare l’esenzione dal dazio prevista dall’unione doganale e scatta il normale dazio per i paesi terzi. Il costo ricade direttamente sull’importatore.
Il certificato si può rilasciare anche a posteriori: modalità e condizioni le fissa la dogana del paese di esportazione, e sul lato dell’importazione segue poi una procedura di rimborso. Per la procedura esatta chiedete allo spedizioniere doganale e alla camera di commercio competente: in questa pagina non è descritta.
A.TR ed EUR.1 si possono rilasciare insieme?
Provano cose diverse, quindi possono servire tutti e due. In una spedizione verso l’UE l’A.TR dà l’esenzione dell’unione doganale, mentre la prova dell’origine conta a parte, per le misure di politica commerciale e per il cumulo preferenziale.
Quali documenti servono lo decide lo spedizioniere doganale dell’importatore. Chiedetelo in fase d’ordine: completare i documenti a merce già partita costa tempo e demurrage.
La nostra procedura chiede ancora l’EUR-MED. Che fare?
Il certificato EUR-MED non compare nelle norme PEM rivedute: le prove dell’origine sono solo l’EUR.1 e la dichiarazione di origine.
Probabilmente la procedura acquisti non è stata aggiornata. Le norme rivedute sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025 e le vecchie hanno cessato di valere il 31 dicembre 2025: chiedere al fornitore un documento che non si rilascia più serve solo a bloccare la spedizione.
Che testo va in fattura per la dichiarazione di origine?
Testo e lingua sono fissati nell’allegato del regime preferenziale applicabile e possono cambiare da paese a paese. Qui non pubblichiamo un testo di esempio: una dichiarazione sbagliata o superata fa perdere la preferenza alla spedizione.
Il testo corretto lo trovate nel protocollo sull’origine dell’accordo con il vostro paese, oppure ve lo fornisce uno spedizioniere doganale. Se l’esportatore ha lo status di esportatore autorizzato, nella dichiarazione va indicato il numero di autorizzazione.
Fonti
- Norme di origine PEM rivedute – decisione n. 1/2023 del comitato misto Testo delle norme rivedute: EUR.1 e dichiarazione di origine, validità di dieci mesi, tolleranza del 15%, assenza dell’EUR-MED · eur-lex.europa.eu · consultato il 1° settembre 2026
- Decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia Rilascio del certificato di circolazione A.TR e termine di presentazione di quattro mesi (art. 8) · eur-lex.europa.eu · consultato il 1° settembre 2026
- Commissione europea – Guidance on the transitional provisions of the revised PEM rules Applicazione in parallelo delle vecchie norme e di quelle rivedute, e accordi interessati dal passaggio · taxation-customs.ec.europa.eu (PDF) · consultato il 1° settembre 2026
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (codice doganale dell’Unione) Norme sulla dichiarazione di origine e sull’esportatore registrato (REX); art. 67, paragrafo 7: soglia di 6.000 euro per spedizione · eur-lex.europa.eu · consultato il 1° settembre 2026
- T.C. Ticaret Bakanlığı – Menşe (Sıkça Sorulan Sorular) Prove dell’origine e origine preferenziale secondo il ministero del commercio turco · ticaret.gov.tr · consultato il 1° settembre 2026
Questa pagina ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale o doganale. Il documento richiesto dipende dal regime preferenziale tra la Türkiye e il vostro paese e dall’origine della merce; non tutti gli accordi preferenziali rinviano alle stesse norme. Procedure e termini possono cambiare per effetto di provvedimenti amministrativi. Prima di spedire, chiedete conferma allo spedizioniere doganale.
Modifiche alla pagina
- Pagina pubblicata. Abbiamo verificato l’entrata in vigore delle norme PEM rivedute il 1° gennaio 2025 e la fine delle vecchie norme il 31 dicembre 2025, e aggiunto la precisazione che il passaggio riguarda gli accordi con rinvio dinamico alla convenzione PEM.