Rimpatrio dei proventi export: İBKB e 180 giorni La merce è partita, la pratica è ancora aperta.
In Türkiye l’esportatore deve far rientrare i proventi delle esportazioni entro 180 giorni dalla data di esportazione effettiva, cioè dal giorno in cui si chiude la dichiarazione doganale di esportazione, e la banca che accetta il denaro emette per questo un certificato di accettazione dei proventi delle esportazioni (İBKB); fatte entrambe le cose, la pratica di esportazione presso la banca intermediaria si chiude. Se la vendita concede più di 180 giorni per pagare, il termine è di 90 giorni dalla scadenza. Fino al 31.01.2027 almeno il 35% dei proventi collegati a un İBKB o a un DAB si cede alla banca che emette il documento. La pratica non chiusa in tempo viene segnalata all’ufficio delle imposte e alla fine può arrivare una sanzione amministrativa pari al 5% del valore di mercato dell’importo da rimpatriare. Queste regole cambiano spesso: accanto a ogni regola indichiamo data e numero del testo da cui viene, e prima di agire controllate il testo vigente.
Da dove viene la regola
La catena ha quattro anelli e ognuno poggia su quello precedente:
- Legge n. 1567 sulla tutela del valore della moneta turca: attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di decidere in materia valutaria (art. 1) e fissa le sanzioni (art. 3).
- Decisione n. 32 (Gazzetta Ufficiale turca 11.08.1989 / 20249): lascia all’esportatore la libera disponibilità dei proventi, ma autorizza il Ministero a regolarne il rimpatrio quando serve (art. 8/1).
- Comunicato n. 2018-32/48 sui proventi delle esportazioni (Gazzetta Ufficiale turca 04.09.2018 / 30525; ultima modifica nella Gazzetta Ufficiale turca 21.02.2021 / 31402): emanato in forza di quel potere, stabilisce il termine, l’İBKB, la segnalazione e lo stralcio.
- Circolare TCMB sulle esportazioni: le modalità di applicazione del Comunicato le pubblica la Banca centrale della Repubblica di Türkiye (Comunicato, art. 12/1). La Circolare si aggiorna spesso con note del Ministero del Tesoro e delle Finanze; nel testo che abbiamo letto il riferimento più recente è la nota del Ministero n. 4922313 del 30.07.2026.
Quasi tutti gli importi e le percentuali che si applicano in concreto stanno nella Circolare, non nel Comunicato. Se tra i due testi notate una differenza, guardate la versione vigente della Circolare e la nota del Ministero richiamata in calce a quella regola; qui sotto indichiamo per ogni regola l’articolo del testo da cui viene.
Il termine per il rimpatrio
Il termine decorre dalla data di esportazione effettiva, che la Circolare definisce come la data di chiusura della dichiarazione di esportazione della merce (art. 3/1-e). Non conta la data della fattura né quella della polizza di carico. I 180 giorni sono un tetto: la regola vera è che i proventi rientrino direttamente e senza ritardo appena l’importatore paga (Comunicato, art. 3/1).
| Operazione | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Regola generale | 180 giorni dall’esportazione effettiva | Comunicato, art. 3/1 · Circolare, art. 4/1, 8/1 |
| Contratto con pagamento a oltre 180 giorni | 90 giorni dalla scadenza | Comunicato, art. 5/5 · Circolare, art. 4/4 |
| Esportazioni di imprese che eseguono lavori all’estero | 365 giorni | Comunicato, art. 5/1 |
| Esportazioni in conto deposito | 180 giorni dalla vendita definitiva | Comunicato, art. 5/2 |
| Merce inviata per la vendita a fiere, mostre e settimane commerciali | 180 giorni dalla fine dell’evento | Comunicato, art. 5/2 |
| Merce esportata temporaneamente che resta o viene venduta all’estero | 90 giorni dalla fine del periodo o dalla vendita definitiva | Comunicato, art. 5/3 |
| Esportazioni a credito o in leasing | 90 giorni da ciascuna scadenza del contratto | Comunicato, art. 5/4 |
| Esportazioni con pagamento anticipato | Merce esportata entro 24 mesi | Comunicato, art. 4/1 · Circolare, art. 6/1 |
Per applicare il termine di 90 giorni a una vendita con pagamento dilazionato, l’esportatore consegna alla banca intermediaria una dichiarazione scritta insieme al contratto, alla fattura proforma o alla cambiale che riporta la scadenza (Circolare, art. 4/4). Un termine espresso in giorni decorre dal giorno successivo all’operazione; se l’ultimo giorno cade in una festività ufficiale, scade a fine orario d’ufficio del primo giorno lavorativo successivo (Circolare, art. 8/10).
Che cos’è l’İBKB e chi lo emette
Il certificato di accettazione dei proventi delle esportazioni attesta che i proventi sono rientrati in Türkiye; il modello è allegato al Comunicato. Non lo emette l’esportatore, ma la banca (Comunicato, art. 8/2). Finché non entra in funzione il sistema informativo con cui il Ministero seguirà i proventi delle esportazioni, le banche possono usare al suo posto un certificato di acquisto di valuta (DAB) (Comunicato, art. transitorio 1/2); per la stessa operazione se ne emette uno solo dei due (Circolare, art. 30/2).
- Banca intermediaria: è la banca indicata nella casella 28 della dichiarazione, oppure quella con cui l’esportatore si è accordato per chiudere la pratica presentando i dati della dichiarazione (Circolare, art. 3/1-c, 24/1). Nella stessa casella va la modalità di pagamento (art. 5/1).
- Più dichiarazioni: si può emettere un solo İBKB allegando i dati di tutte le dichiarazioni (Circolare, art. 8/11).
- Se il denaro passa a un’altra banca: per un importo trasferito dopo l’İBKB non se ne emette un secondo; la prima banca lo comunica per iscritto alla banca che riceve (Circolare, art. 8/8).
Cessione alla banca: almeno il 35%
Secondo l’articolo transitorio 4 della Circolare, dalla sua entrata in vigore fino al 31.01.2027 (compreso) almeno il 35% dei proventi collegati a un İBKB o a un DAB si cede alla banca che emette il documento. La banca rivende questa valuta alla Banca centrale in giornata, al cambio di acquisto che la Banca centrale annuncia per quel giorno, e paga all’esportatore il controvalore in lire turche. L’ultimo riferimento dell’articolo è la nota del Ministero n. 4922313 del 30.07.2026. Percentuale e data finale sono cambiate più volte con queste note; la versione vigente la seguiamo nel pannello di monitoraggio normativo 2026.
Come si chiude la pratica di esportazione
Quella che gli esportatori chiamano “pratica di esportazione” è il conto di esportazione che la banca intermediaria apre per ogni dichiarazione. Se i proventi arrivano in tempo e la banca emette l’İBKB, il conto si chiude presso la banca intermediaria (Comunicato, art. 8/1; Circolare, art. 23/1). La sequenza:
- Dichiarazione: modalità di pagamento e banca intermediaria si indicano nella casella 28. Come proventi dell’esportazione vale il valore della casella 22; se quell’importo comprende anche nolo o assicurazione e coincide con la fattura, si prende l’importo della fattura (Circolare, art. 10/1).
- Arrivo dei proventi: la banca li accetta ed emette l’İBKB entro 180 giorni dall’esportazione effettiva (Circolare, art. 8/1).
- Documenti: per chiudere la pratica si consegnano alla banca intermediaria la copia o i dati della dichiarazione, gli İBKB collegati, la fattura di vendita ed eventuali documenti di detrazione e compensazione (Circolare, art. 25/1).
- Chiusura: se non manca nulla, il conto si chiude presso la banca intermediaria; le piccole differenze si chiudono con la regola dello stralcio descritta qui sotto.
I proventi possono arrivare ridotti perché l’acquirente ha trattenuto costi come nolo, premio assicurativo, commissioni, sosta, deposito doganale, dazi o spese di factoring. Queste detrazioni le esamina e le definisce la banca intermediaria (Comunicato, art. 7/1). Il motivo della differenza si documenta alla banca, e sull’İBKB si annotano tipo e importo del costo (Circolare, art. 21/2).
| Importo mancante | Chi chiude |
|---|---|
| Fino a 15.000 dollari USA | Direttamente la banca, qualunque sia la modalità di pagamento o la quota sull’importo dichiarato |
| Da 15.000 a 100.000 dollari USA, fino al 10% del valore | Direttamente la banca; comprese le differenze dovute all’assicurazione |
| Non oltre 200.000 dollari USA, fino al 10% del valore | L’ufficio delle imposte, tenendo conto di forza maggiore e giustificato motivo |
| Oltre 200.000 dollari USA | Il Ministero del Tesoro e delle Finanze |
Gli importi si calcolano sul valore della casella 46 della dichiarazione, e a una dichiarazione si applica un solo punto, quello più favorevole all’esportatore (Circolare, art. 28/3–4). L’articolo 10 del Comunicato indica per il primo punto un importo più alto; i 15.000 dollari USA della Circolare si basano sulla nota del Ministero n. 1150193 del 21.04.2022.
Risponde l’esportatore del rimpatrio dei proventi nei termini e della chiusura del conto (Comunicato, art. 6/1; Circolare, art. 26/1). Nelle esportazioni indirette tramite una società di commercio estero risponde il produttore o il fornitore, salvo diverso accordo (Circolare, art. 26/1).
Modalità di pagamento e Incoterms®
Il Comunicato elenca sette modalità di pagamento: credito documentario, pagamento contro documenti, pagamento contro merce, credito di accettazione su credito documentario, credito di accettazione contro documenti, credito di accettazione contro merce e pagamento anticipato (art. 3/2). La scelta cambia come e dove si chiude la pratica:
- Pagamento anticipato: qui l’orologio gira al contrario. Prima arriva il denaro, poi la merce va esportata entro 24 mesi. Gli anticipi non usati in tempo per esportare, o non restituiti in un’unica soluzione, ricadono nelle regole sul prefinanziamento (Comunicato, art. 4). Il conto si chiude presso la banca che ha accettato l’anticipo (Circolare, art. 24/1).
- Credito documentario: il denaro passa per le banche, ma documenti non conformi al credito ritardano il pagamento, mentre i 180 giorni continuano a decorrere dalla data di esportazione effettiva. Come leggere il credito prima del carico lo spieghiamo nella pagina come leggere un credito documentario.
- Pagamento dilazionato: se la dilazione supera i 180 giorni, il termine è di 90 giorni dalla scadenza; il documento che riporta la scadenza si consegna alla banca fin dall’inizio (Circolare, art. 4/4).
Sulla regola Incoterms® della vendita la Circolare ha una sola norma esplicita: nelle esportazioni con resa CFR e CIF nolo e assicurazione valgono come valuta incassata per servizi (Circolare, art. 22/2). Se nolo e assicurazione fanno parte del prezzo di vendita, chiarite con la banca intermediaria, prima della dichiarazione, come compariranno nella pratica. Chi paga nolo e assicurazione con ciascuna regola lo trovate nella pagina Incoterms® 2020.
Se il termine scade
- 5 giorni lavorativi: la banca intermediaria segnala all’ufficio delle imposte il conto non chiuso entro 5 giorni lavorativi (Comunicato, art. 8/3; Circolare, art. 29/1). Se i proventi sono accettati dopo il termine ma entro questi 5 giorni lavorativi, il conto si chiude senza segnalazione (Circolare, art. 23/3).
- Diffida di 90 giorni: entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione l’ufficio delle imposte invia una diffida con un termine di 90 giorni. In quel periodo si chiude il conto, oppure si documentano la forza maggiore o il giustificato motivo (Comunicato, art. 8/4).
- Proroghe: finché dura la forza maggiore si concedono proroghe per periodi di sei mesi; per il giustificato motivo decide l’ufficio delle imposte fino a sei mesi, a periodi di tre mesi, e oltre decide il Ministero (Comunicato, art. 8/5–6). I casi di forza maggiore sono elencati: fallimento o concordato di una delle parti, scioperi, serrate, avaria generale, decisioni di autorità ufficiali, calamità naturali, guerra, blocco, perdita o danneggiamento della merce, contenzioso o arbitrato (Comunicato, art. 9/1).
- Procura della Repubblica: se alla fine della diffida e delle eventuali proroghe il conto è ancora aperto, l’ufficio delle imposte lo comunica alla procura della Repubblica (Circolare, art. 29/4).
Sanzione: secondo la legge n. 1567, chi non fa rientrare i crediti nei termini riceve una sanzione pari al 5% del valore di mercato dell’importo che doveva rimpatriare. Chi fa rientrare il denaro prima che la decisione diventi definitiva ha una sanzione più lieve, che non può superare il 2,5% dell’importo da rimpatriare. Se l’illecito è commesso a vantaggio di una persona giuridica, la stessa sanzione colpisce anche l’ente; decide il pubblico ministero (art. 3).
Termini, percentuali, soglie di stralcio ed elenchi dei paesi cambiano con le note del Ministero. Ogni regola di questa pagina si basa sui testi che abbiamo letto il 30.09.2026. Prima di chiudere una pratica o di calcolare un termine, verificate con la banca intermediaria la versione vigente della Circolare.
Esenzioni per paese
Per le esportazioni verso i 36 paesi dell’elenco dell’allegato 2 della Circolare, l’obbligo di rimpatrio non si applica (Circolare, art. 4/6). Per le esportazioni verso i 9 paesi dell’allegato 3, l’esportatore dispone liberamente del 50% dei proventi (art. 22/1): Azerbaigian, Algeria, Marocco, Kazakistan, Libia, Uzbekistan, Tunisia, Turkmenistan e Ucraina. Entrambi gli elenchi cambiano con le note del Ministero; nella versione che abbiamo letto, la nota più recente alla base dell’allegato 2 è la n. 4440660 del 18.12.2025. Per le esportazioni verso Iraq, Libia e Mauritania la Circolare prevede anche modalità particolari con cui le banche accettano i proventi (art. 8/4).
Quando qualcosa va storto
Il termine si conta dalla data della fattura
L’orologio parte dal giorno di chiusura della dichiarazione (Circolare, art. 3/1-e), non dalla data della fattura, della polizza di carico o dell’incasso. Chi conta da un’altra data sbaglia l’ultimo giorno e rischia di perdere la finestra della segnalazione.
Banca o modalità di pagamento sbagliate nella dichiarazione
La casella 28 dice quale banca segue il conto. Se chiudete la pratica presso un’altra banca, quella banca deve informare per iscritto la banca della casella 28 (Circolare, art. 24/2). Date entrambe le informazioni per iscritto allo spedizioniere doganale prima della dichiarazione; la dichiarazione di esportazione la prepara il nostro spedizioniere doganale abilitato in Türkiye, che le chiede fin dall’inizio.
I proventi passano prima da un conto all’estero
Perché la banca accetti i proventi che arrivano da un conto dell’esportatore all’estero, le si consegnano gli estratti conto dei 180 giorni successivi alla data della dichiarazione (Circolare, art. 11/2). Senza questi documenti l’accettazione si allunga, anche se il denaro arriva in tempo.
I proventi finiscono su un altro conto prima dell’İBKB
In questo caso l’origine estera del denaro va dimostrata a parte, con una lettera della prima banca ricevente che contiene il messaggio SWIFT e con i documenti di vendita (Circolare, art. 8/7). La strada più breve è collegare i proventi a un İBKB nella banca dove arrivano.
Domande frequenti
Che cos’è l’İBKB?
Il certificato di accettazione dei proventi delle esportazioni attesta che i proventi sono rientrati in Türkiye e lo emette la banca che li accetta (Comunicato, art. 8/2). Il conto di esportazione presso la banca intermediaria si chiude quando i proventi arrivano nei termini e la banca emette l’İBKB.
Quanti giorni ha un esportatore turco per rimpatriare i proventi?
La regola generale è 180 giorni dalla data di esportazione effettiva. Con una dilazione contrattuale oltre i 180 giorni sono 90 giorni dalla scadenza; per le imprese che eseguono lavori all’estero, 365 giorni; per le esportazioni in conto deposito, 180 giorni dalla vendita definitiva (Comunicato, art. 3/1, 5).
L’obbligo di cessione del 35% vale ancora?
Secondo il testo della Circolare che abbiamo letto, vale fino al 31.01.2027 (compreso) (art. transitorio 4). La data è già stata prorogata in passato; chiedete alla banca prima dell’operazione.
Può ottenere l’İBKB lo spedizioniere internazionale o lo spedizioniere doganale?
No. L’İBKB lo emette la banca che accetta i proventi, e la pratica la chiude la banca intermediaria. La parte dello spedizioniere doganale è la dichiarazione: se modalità di pagamento, banca intermediaria e valore sono indicati correttamente, la pratica si chiude in banca senza deviazioni. Quale documento serve in quale fase lo trovate nella pagina documenti per l’esportazione.
È lo stesso termine del perfezionamento attivo?
No. L’impegno di esportazione legato a un’autorizzazione al perfezionamento attivo è un regime a parte; proroghe e chiusura sono nella pagina proroghe del perfezionamento attivo. La Circolare consente anche, con una norma separata, che le banche compensino proventi di importazione e di esportazione in quel regime (art. 21/7).
Fonti
- TCMB – Circolare sulle esportazioni (İhracat Genelgesi), testo aggiornato fino alla nota del Ministero del Tesoro e delle Finanze n. 4922313 del 30.07.2026 art. 3/1 (definizioni), 4 (termine), 6 (pagamento anticipato), 8 (accettazione, calcolo dei termini), 10 (determinazione dei proventi), 11/2, 21/2, 21/7, 22 (libera disponibilità, CFR/CIF), 23–26 (chiusura, documenti, responsabilità), 28 (stralcio), 29 (segnalazione, diffida, procura), 30/2, art. transitorio 4 (cessione del 35%), allegato 2, allegato 3 · tcmb.gov.tr (PDF) · consultato il 30 settembre 2026
- Comunicato n. 2018-32/48 sui proventi delle esportazioni, relativo alla Decisione n. 32, Gazzetta Ufficiale turca 04.09.2018 / 30525 art. 3 (180 giorni, modalità di pagamento), 4 (pagamento anticipato), 5 (termini speciali), 6 (responsabilità), 7/1 (detrazioni), 8 (İBKB, segnalazione, diffida, proroghe), 9 (forza maggiore), 10 (stralcio), 12/1, art. transitorio 1/2 (DAB); ultima modifica Gazzetta Ufficiale turca 21.02.2021 / 31402, letto il testo vigente · mevzuat.gov.tr · consultato il 30 settembre 2026
- Decisione n. 32 sulla tutela del valore della moneta turca, decisione del Consiglio dei ministri 07.08.1989 / 89/14391, Gazzetta Ufficiale turca 11.08.1989 / 20249 art. 8/1 (libera disponibilità dei proventi delle esportazioni e potere di regolamentazione del Ministero); letto il testo vigente · mevzuat.gov.tr (PDF) · consultato il 30 settembre 2026
- Legge n. 1567 sulla tutela del valore della moneta turca art. 1 (potere), art. 3 (5% del valore di mercato per il rimpatrio tardivo, tetto del 2,5% se il rimpatrio avviene prima che la decisione diventi definitiva, persone giuridiche, potere del pubblico ministero); testo vigente come modificato dalla legge n. 7555 · mevzuat.gov.tr · consultato il 30 settembre 2026
Questa pagina ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale o finanziaria. Abbiamo letto direttamente la Decisione, il Comunicato, la Circolare e la legge e indichiamo i numeri degli articoli. Percentuali, termini, soglie di stralcio ed elenchi dei paesi della Circolare cambiano spesso con le note del Ministero del Tesoro e delle Finanze; verificate ogni regola con la banca intermediaria e con il commercialista il giorno dell’operazione. I rimborsi IVA non rientrano in questa pagina.
Modifiche alla pagina
- Pagina pubblicata. La parte sulla Circolare si basa sul PDF vigente pubblicato dalla TCMB, quelle su Comunicato, Decisione e legge sui testi vigenti su mevzuat.gov.tr; abbiamo letto tutti i testi direttamente.